Statuto

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FEDERICO MANFREDINI NICOLA GHIRARDINI
Strada Scaglia Est, 144 – 41126 Modena Tel. 059.359502 – Fax 059.359489
P.IVA 03464650369
Repertorio N. 13156 Raccolta N. 9948

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO VOLONTARIO FORESTALE
“VALLI D’ASTA E DOLO”
REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaquindici, il giorno sedici, del mese di settembre.

(16 settembre 2015)

In Villa Minozzo (RE), Piazza della Pace n. 1, ove e perché richiesto.

Avanti a me avv. FEDERICO MANFREDINI, Notaio in Modena, iscritto presso il Ruolo del Distretto Notarile di Modena, assistito dai testimoni a me noti ed idonei come gli stessi mi confermano:

Govi Giorgio, nato a Reggio Emilia il 13 marzo 1967, residente a Vezzano sul Crostolo (RE), Via dei Cesari n. 47;

Silvestri Michele, nato a Castelnovo nè Monti (RE) il 6 febbraio 1977, residente a Villa Minozzo (RE), Via Farnegallo n. 15;

sono personalmente comparsi i signori:

Montelli Valter, nato a Castelnovo Ne’ Monti (RE) il 19 luglio 1967, residente a Villa Minozzo (RE), Via Val D’Asta n. 29, domiciliato per la carica presso la sede dell’ente, il quale interviene al presente atto esclusivamente in nome e per conto del: “COMITATO DI AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI
FRAZIONALI DI ASTA”, con sede in Villa Minozzo (RE), frazione Asta, Via Campaccio n. 1, codice fiscale 91163060352; rappresentandola nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, tale nominato con delibera del Comitato di Amministrazione n. 1 del 6 aprile 2013 ed autorizzato con deliberazione del Comitato di Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali di Asta del 16 luglio 2015, pervenuta al Comune di Villa Minozzo in data 27 luglio 2015, prot. n. 4064, con la quale il Comitato ha espresso parere positivo alla costituzione del Consorzio forestale in oggetto;

Merciadri Roberto, nato a Castelnovo Ne’ Monti (RE) il 4 ottobre 1969, residente a Villa Minozzo (RE), Via Case Pelati n. 13, domiciliato per la carica presso la sede dell’ente, il quale interviene al presente atto esclusivamente in nome e per conto del: “COMITATO DI AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI
FRAZIONALI DI CERVAROLO”, con sede in Villa Minozzo (RE), frazione Cervarolo, Via XX Marzo 44 n. 62, codice fiscale 91169780359; rappresentandola nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, tale nominato con delibera del Comitato di Amministrazione n. 1 del 14 giugno 2014 ed autorizzato con deliberazione n. 01/2015 del Comitato di Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali di Cervarolo del 2 luglio 2015, pervenuta al Comune di Villa Minozzo in data 27 luglio 2015, prot. n. 4065, con la quale il Comitato ha espresso parere positivo alla costituzione del Consorzio forestale in oggetto;

Gigli Francesco, nato a Villa Minozzo (RE) il 17 luglio 1961, residente a Villa Minozzo (RE), Via Dell’Amorotto n. 1, domiciliato per la carica presso la sede dell’ente, il quale interviene al presente atto esclusivamente in nome e per conto del: “COMITATO DI AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI FRAZIONALI DI CIVAGO”, con sede in Villa Minozzo (RE), frazione Civago, Piazza U. Monti n. 12, codice fiscale 91159820355; rappresentandola nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, tale nominato con delibera del Comitato di Amministrazione n. 3 del 6 aprile 2013 ed autorizzato con deliberazione n. 02/2015 del Comitato di Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali di Civago del 23 luglio 2015, pervenuta al Comune di Villa Minozzo in data 27 luglio 2015, prot. n. 4066, con la quale il Comitato ha espresso parere positivo alla costituzione del Consorzio forestale in oggetto;

Verdi Liberto, nato a Villa Minozzo (RE) il 10 aprile 1950, residente a Villa Minozzo (RE), frazione Gazzano, Piazza Leone Carmana n. 1, domiciliato per la carica presso la sede dell’ente, il quale interviene al presente atto esclusivamente in nome e per conto del: “COMITATO DI AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI FRAZIONALI DI GAZZANO”, con sede in Villa Minozzo (RE), frazione Gazzano, Via Ca Del Biondo n. 15, codice fiscale 91159680353; rappresentandola nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, tale nominato con delibera del Comitato di Amministrazione n. 2 del 6 settembre 2014 ed autorizzato con deliberazione del Comitato di Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali di Gazzano del 25 luglio 2015, pervenuta al Comune di Villa Minozzo in data 27 luglio 2015, prot. n. 4067, con la quale il Comitato ha espresso parere positivo alla costituzione del Consorzio forestale in oggetto; e, comunque, per quanto occorrer possa, tutti autorizzati con nulla osta di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Villa Minozzo n. 54 del 4 agosto 2015. Comparenti, cittadini italiani e legali rappresentanti di enti costituiti ed aventi sede legale in Italia, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, i quali convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1) Ai sensi degli articoli 8 e 9 della Legge Regionale Emilia Romagna del 4 Settembre 1981 n. 30, ed in ogni caso ad ogni effetto di legge, è costituita tra gli usi civici sopra citati e precisamente tra il “COMITATO DI AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI FRAZIONALI DI ASTA”, il “COMITATO DI AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI FRAZIONALI DI CERVAROLO”, il “COMITATO DI AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI FRAZIONALI DI CIVAGO” ed il “COMITATO DI AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI FRAZIONALI DI GAZZANO” il

“CONSORZIO VOLONTARIO FORESTALE
VALLI D’ASTA E DOLO”

per la gestione tecnico-economica dei patrimoni agro-silvo-pastorali delle proprietà collettive e dei beni appartenenti ai Comuni, a privati (singoli od associati) od ad ogni Impresa ed Ente aventi attività affini con la gestione delle risorse ambientali. Il Consorzio opera nell’ambito dell’unità territoriale del Comune di Villa Minozzo (RE). Il Consorzio è persona giuridica privata senza fine di lucro e con attività esterna. Consorziati fondatori del consorzio sono i Comitati di amministrazione separata dei beni civici frazionali (Casbcf) (Usi Civici) di Asta, Cervarolo, Civago e Gazzano. Come previsto nel titolo
2) possono inoltre far parte del Consorzio altri Enti pubblici, organismi, associazioni, privati in forma singola o associata, consorzi, cooperative, imprese la cui ammissione verrà deliberata dagli organi competenti. Il Consorzio è costituito secondo le norme di legge ed in particolare secondo quanto previsto dall’articolo 2612 e seguenti del Codice Civile, con attività esterna ed iscrizione presso il registro delle imprese, per quanto previsto dai Decreti Legislativi 227/01 e 228/01 del 18/05/01, dal D.Lgs 99/04 del 29/03/04 di applicazione della Legge 38/03 del 07/03/03 e loro successive modificazioni ed integrazioni. Il Consorzio oltre che gestire in forma associata i beni forestali, pascolivi ed agricoli, perseguirà anche finalità d’interesse pubblico e/o generale di cui agli artt. 139-155 del R.D.L. del 30/12/23 n°3267/23, dell’art.10 della Legge 27/12/77 n° 984 del Piano Forestale Nazionale e dell’art. 9 della Legge 31/01/94 n° 97.
Art. 2) Il Consorzio ha sede attualmente in Villa Minozzo (RE), presso la sede del Casbcf di Asta, in Villa Minozzo (RE), loc. Asta, Via del Campaccio n. 1.

Art. 3) Il consorzio è regolato oltre che dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia, da quelle contenute nel presente atto e dalle norme e condizioni fissate dallo statuto sotto riportato; statuto ben noto alle parti ed approvato integralmente dalle stesse.

Art. 4) Il consorzio ha durata trentennale salvo ulteriori rinnovi di quinquennio in quinquennio per tre volte fino a 15 (quindici) anni di prorogabilità.

Art. 5) Il consorzio ha per oggetto la costituzione di una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di fasi di produzione agro-silvo-pastorale e per la gestione delle risorse ambientali rientranti nella competenza delle rispettive proprietà e/o imprese aderenti al consorzio medesimo.

L’organizzazione consorziale sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse ambientali nell’ambito del territorio affidato alla competenza del consorzio stesso e nelle aree limitrofe.

Di conseguenza il Consorzio ha per scopo:

la conservazione, difesa e valorizzazione, anche economica, delle risorse forestali, zootecniche ed agricole;
coordina e cura anche ai fini ed in relazione al dettato dell’art 2135 c.c. la coltivazione dei fondi e la selvicoltura nelle aree su cui si estende ed attività connesse;
la tutela, la conservazione, la difesa, il miglioramento e la valorizzazione del patrimonio silvo-pastorale dei consorziati anche secondo le indicazioni dell’art. 10 della Legge del 27.12.1977 n. 984 e succ. mod e int. e degli artt. 8 e 9 della Legge regionale n. 30 del 4 settembre 1981 e succ. mod.e int;

assicurare la migliore conservazione dell’ambiente attraverso la salvaguardia della flora e la disciplina della raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco in ottemperanza alla vigente legislazione in materia;

la regolamentazione per un razionale esercizio degli usi civici di pascolo e di legnatico da parte dei frazionisti aventi diritto;

l’aggiornamento e l’assistenza tecnica nel campo forestale, agrario e zootecnico a favore delle aziende agro-silvo-pastorali che hanno rapporti tecnici ed economici coi beni di proprietà dei consorziati;

la progettazione d’invertenti e l’esecuzione di opere per il miglioramento e la conservazione del patrimonio silvo-pastorale dei consorziati;

l’acquisizione diretta di terreni abbandonati o scarsamente produttivi, da migliorare e da valorizzare, avvalendosi delle disposizioni legislative in materia;
l’assunzione, se del caso, delle funzioni di delegato tecnico per l’affrancazione, legittimazione e quotazione dei terreni provenienti dalla liquidazionedi usi civici, ai sensi della Legge 15.06.1927 n. 1776;

la gestione di vivai per produzione di piante officinali e di piante forestali, la gestione di aree protette e di riserve naturali eventualmente costituitesi nell‘ambito dei territori degli associati, nonché delle riserve per i prodotti del sottobosco, l’attuazione di prove dimostrative e di campi sperimentali per le attività agro-silvo-pastorali;
la formazione professionale di addetti forestali;

la gestione di iniziative, strutture ed impianti per l’agriturismo, lo sport ed il tempo libero;
la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il Consorzio potrà inoltre dotarsi di strutture e attrezzature ,compiere tutte le operazioni e attività commerciali anche esterne in regime di Iva, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale e così pure in particolare assumere mutui e prestare garanzie ai consorziati anche beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti. Il Consorzio potrà dotarsi di un direttore tecnico-amministrativo, assumere personale tecnico per la gestione tecnico-economica e guardie giurate per la custodia e la tutela del patrimonio silvo-pastorale dei consorziati. Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all’art. 3. Le attività per le quali il consorzio assume obbligazioni verso terzi in nome e per conto dei consorziati, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte a seguito di specifica richiesta che essi, di volta in volta, avranno presentato per iscritto. Il Consorzio garantisce l’adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi che è regolata nei modi indicati dall‘art. 2615 del Codice Civile.

In relazione alle finalità statutarie, il Consorzio pone in atto le iniziative ed esercita tutte le attività consentite dalle leggi nazionali e regionali vigenti che siano compatibili con la sua natura. Per lo svolgimento delle proprie attività il Consorzio potrà stipulare con Enti locali, territoriali e regionali apposite convenzioni o conferire incarichi a liberi professionisti. Qualora l‘ammontare delle entrate a favore del Consorzio fosse adeguato e con garanzie di continuità nel tempo, il Consorzio stesso si potrà avvalere di una organizzazione predisposta ed attuata sotto forma di servizio tecnico che sarà inserito nell’organico contenuto nel Regolamento interno.

Art. 6) Il capitale del Consorzio che costituisce il Fondo Consortile ai fini dell’art. 2614 c.c. è costituito da:
contributi consortili versati dai soci;
eventuali somme aggiuntive richieste ai soci a titolo di versamento in c/capitale. Il capitale dovrà essere utilizzato esclusivamente per il normale svolgimento della attività consortile.

Art. 7) L’esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Art. 8) Ciascun consorziato versa in data odierna, in contanti, all’organo amministrativo (comitato amministrativo) che rilascia corrispondente quietanza un primo contributo di Euro 200 (duecento).

L’ammontare attuale dei conferimenti ammonta oggi ad Euro 800 (ottocento).

Art. 9) Gli obblighi assunti dai consorziati, anche in ordine ai finanziamenti e contributi sono specificati nello statuto allegato, che pure regola le attribuzioni ed i poteri degli organi consortili. Allo statuto si fa espresso riferimento per quanto sopra.

A comporre il primo comitato amministrativo formato di n. 4 (quattro) membri vengono chiamati i signori: MONTELLI VALTER, nato a Castelnovo Ne’ Monti (RE) il 19 luglio 1967, residente a Villa Minozzo (RE), Via Val D’Asta n. 29, codice fiscale MNT VTR 67L19 C219S;
MERCIADRI ROBERTO, nato a Castelnovo Ne’ Monti (RE) il 4 ottobre 1969, residente a Villa Minozzo (RE), Via Case Pelati n. 13, codice fiscale MRC RRT 69R04 C219Y;
GIGLI FRANCESCO, nato a Villa Minozzo (RE) il 17 luglio 1961, residente a Villa Minozzo (RE), Via Dell’Amorotto n. 1, codice fiscale GGL FNC 61L17 L969T;
VERDI LIBERTO, nato a Villa Minozzo (RE) il 10 aprile 1950, residente a Villa Minozzo (RE), frazione Gazzano, Piazza Leone Carmana n. 1, codice fiscale VRD LRT 50D10 L969X. Il signor MONTELLI VALTER viene nominato Presidente;

il signor MERCIADRI ROBERTO, viene nominato Vice Presidente.

I comparenti del comitato amministrativo, presenti, dichiarano che non sussistono a loro conto cause di incompatibilità e/o rieleggibilità ed accettano la carica. Il Comitato Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio. Esso può compiere, pertanto, tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che, per legge, sono di esclusiva competenza dell’Assemblea.

* * *
STATUTO DEL CONSORZIO VOLONTARIO FORESTALE
“VALLI D’ASTA E DOLO”

Art. 1 (Costituzione – Denominazione)

Ai sensi degli articoli 8 e 9 della Legge Regionale Emilia Romagna del 4 Settembre 1981 n. 30 è costituito il “CONSORZIO VOLONTARIO FORESTALE VALLI D’ASTA E DOLO” per la gestione tecnico-economica dei patrimoni agro-silvo-pastorali delle proprietà collettive e dei beni appartenenti ai Comuni, a privati (singoli od associati) od ad ogni Impresa ed Ente aventi attività affini con la gestione delle risorse ambientali.

Il Consorzio opera nell’ambito dell’unità territoriale del Comune di Villa Minozzo (RE). Il Consorzio è persona giuridica privata senza fine di lucro e con attività esterna. Consorziati fondatori del consorzio sono i Comitati di amministrazione separata dei beni civici frazionali (Casbcf) (Usi Civici) di Asta, Cervarolo, Civago e Gazzano. Come previsto nel titolo 2) possono inoltre far parte del Consorzio altri Enti pubblici, organismi, associazioni, privati in forma singola o associata, consorzi, cooperative, imprese la cui ammissione verrà deliberata dagli organi competenti. Il Consorzio è costituito secondo le norme di legge ed in particolare secondo quanto previsto dall’articolo 2612 e seguenti del Codice Civile, con attività esterna ed iscrizione presso il registro delle imprese, per quanto previsto dai Decreti Legislativi 227/01 e 228/01 del 18/05/01, dal D.Lgs 99/04 del 29/03/04 di applicazione della Legge 38/03 del 07/03/03 e loro successive modificazioni ed integrazioni. Il Consorzio oltre che gestire in forma associata i beni forestali, pascolivi ed agricoli, perseguirà anche finalità d’interesse pubblico e/o generale di cui agli artt. 139-155 del R.D.L. del 30/12/23 n°3267/23, dell’art.10 della Legge 27/12/77 n° 984 del Piano Forestale Nazionale e dell’art. 9 della Legge 31/01/94 n° 97.
Art. 2 (Sede) Il Consorzio ha sede attualmente in Villa Minozzo (RE), presso la sede de Casbcf di Asta, in Villa Minozzo (RE), loc. Asta., Via del Campaccio n. 1.

Il Comitato amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopra indicato. Art. 3 (Oggetto) Il consorzio ha per oggetto la costituzione di una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di fasi di produzione agro-silvo-pastorale e per la gestione delle risorse ambientali rientranti nella competenza delle rispettive proprietà e/o imprese aderenti al consorzio medesimo.

L’organizzazione consorziale sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse ambientali nell’ambito del territorio affidato alla competenza del consorzio stesso e nelle aree limitrofe.

Di conseguenza il Consorzio ha per scopo:

la conservazione, difesa e valorizzazione, anche economica, delle risorse forestali, zootecniche ed agricole;
coordina e cura anche ai fini ed in relazione al dettato dell’art 2135 c.c. la coltivazione dei fondi e la selvicoltura nelle aree su cui si estende ed attività connesse;
la tutela, la conservazione, la difesa, il miglioramento e la valorizzazione del patrimonio silvo-pastorale dei consorziati anche secondo le indicazioni dell’art. 10 della Legge del 27.12.1977 n. 984 e succ. mod e int. e degli artt. 8 e 9 della Legge regionale n. 30 del 4 settembre 1981 e succ. mod.e int;

assicurare la migliore conservazione dell’ambiente attraverso la salvaguardia della flora e la disciplina della raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco in ottemperanza alla vigente legislazione in materia;

la regolamentazione per un razionale esercizio degli usi civici di pascolo e di legnatico da parte dei frazionisti aventi diritto;

l’aggiornamento e l’assistenza tecnica nel campo forestale, agrario e zootecnico a favore delle aziende agro-silvo-pastorali che hanno rapporti tecnici ed economici coi beni di proprietà dei consorziati;

la progettazione d’invertenti e l’esecuzione di opere per il miglioramento e la conservazione del patrimonio silvo-pastorale dei consorziati;

l’acquisizione diretta di terreni abbandonati o scarsamente produttivi, da migliorare e da valorizzare, avvalendosi delle disposizioni legislative in materia;
l’assunzione, se del caso, delle funzioni di delegato tecnico per l’affrancazione, legittimazione e quotazione dei terreni provenienti dalla liquidazione di usi civici, ai sensi della Legge 15.06.1927 n. 1776;

la gestione di vivai per produzione di piante officinali e di piante forestali, la gestione di aree protette e di riserve naturali eventualmente costituitesi nell‘ambito dei territori degli associati, nonché delle riserve per i prodotti del sottobosco, l’attuazione di prove dimostrative e di campi sperimentali per le attività agro silvo pastorali;
la formazione professionale di addetti forestali;

la gestione di iniziative, strutture ed impianti per l’agriturismo, lo sport ed il tempo libero.
la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il Consorzio potrà inoltre dotarsi di strutture e attrezzature ,compiere tutte le operazioni e attività commerciali anche esterne in regime di Iva, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale e così pure in particolare assumere mutui e prestare garanzie ai consorziati anche beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti. Il Consorzio potrà dotarsi di un direttore tecnico-amministrativo, assumere personale tecnico per la gestione tecnico-economica e guardie giurate per la custodia e la tutela del patrimonio silvo – pastorale dei consorziati.

Art. 4 (Attività) Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all’art. 3. Le attività per le quali il consorzio assume obbligazioni verso terzi in nome e per conto dei consorziati, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte a seguito di specifica richiesta che essi, di volta in volta, avranno presentato per iscritto. Il Consorzio garantisce l’adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi che è regolata nei modi indicati dall‘art. 2615 del Codice Civile.

In relazione alle finalità statutarie, il Consorzio pone in atto le iniziative ed esercita tutte le attività consentite dalle leggi nazionali e regionali vigenti che siano compatibili con la sua natura. Per lo svolgimento delle proprie attività il Consorzio potrà stipulare con Enti locali, territoriali e regionali apposite convenzioni o conferire incarichi a liberi professionisti. Qualora l‘ammontare delle entrate a favore del Consorzio fosse adeguato e con garanzie di continuità nel tempo, il Consorzio stesso si potrà avvalere di una organizzazione predisposta ed attuata sotto forma di servizio tecnico che sarà inserito nell’organico contenuto nel Regolamento interno.

Art. 5 (Durata) Il Consorzio ha durata trentennale salvo ulteriori rinnovi di quinquennio in quinquennio per tre volte fino a 15 (quindici) anni di prorogabilità.

Art. 6 (Regolamento interno) Per l’esecuzione e l‘attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dall’Assemblea consorziale con la maggioranza assoluta dei componenti l’assemblea.

Il Comitato amministrativo potrà inoltre predisporre altri specifici regolamenti attuativi.

Art. 7 (Scioglimento e liquidazione) Il Consorzio si scioglie per le cause indicate dall‘art. 2611 del Codice Civile.

In caso di scioglimento l‘assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori per la definizione dei rapporti in corso.

Titolo 2 (Dei consorziati)

Art. 8 (Consorziati – Soci) Il numero dei consorziati (soci) è illimitato.

Possono far parte del Consorzio enti pubblici e/o persone private, singole o associate, consorzi di proprietari, beni collettivi (usi civici e comunalie) in quanto proprietari/ e o conduttori di patrimoni agro-silvo-pastorali compresi nell’unità territoriale di competenza del Consorzio, Enti pubblici, consorzi, società cooperative ed imprese aventi finalità ed attività connessi con gli scopi di cui all’art.3. Il candidato consorziato (socio) al momento della domanda di adesione deve godere dei diritti civili che dovranno permanere per tutta la durata del rapporto. In caso di proprietà indivisa, contitolarità e concorrenza di diritti reali, possono essere consorziati (soci) tutti i comproprietari, con le modalità stabilite dai regolamenti attuativi. L‘adesione al Consorzio ha durata illimitata.

Chi desidera diventare consorziato (socio) deve presentare domanda al Comitato amministrativo, specificando:
nome, cognome, dati di nascita, professione e domicilio;

l’estensione dei terreni agro – silvo – pastorali ed il titolo del loro possesso (proprietà o conduzione);
l’esplicita indicazione della sua disponibilità a mettere detti terreni in forma consortile per gli scopi previsti dall’art. 3, ovvero per enti pubblici, consorzi, società cooperative ed imprese aventi finalità ed attività connessi con gli scopi di cui all’art.3, l’attestazione delle finalità e attività di impresa perseguita. Se la richiesta è fatta da persona giuridica, oltre a quanto stabilito dai precedenti comma b) e c), la domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

la denominazione, la ragione sociale e la sede;

l’organo sociale che ha deliberato la domanda

le generalità del legale rappresentante, stabilite dal precedente comma a) e se differente a chi spetta l’esercizio di voto nell’assemblea).

Il richiedente è responsabile di tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione. Art. 9 (Adesione aventi causa dai consorziati)

Nel caso di passaggio di proprietà dei terreni di un consorziato determinato da alienazione o successione, il rapporto consortile continuerà con i nuovi proprietari o con gli eredi se questi non presenteranno espressa domanda di recesso a termini di statuto. Sarà quindi onere del cedente e dante causa informare il subentrante dell’esistenza del rapporto di adesione al consorzio e del subentrante avente causa dare eventuale comunicazione dell’intenzione di recedere.

Art. 10 (Recesso dei consorziati) Chi desidera chiedere il recesso da consorziato, è tenuto a presentare domanda al Comitato amministrativo con almeno 6 (sei) mesi di preavviso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Diritti e doveri dei consorziati recedenti cesseranno trenta giorni dopo l’approvazione da parte dell’assemblea del bilancio riguardante l’ultimo anno in cui i recedenti stessi erano consorziati.

La mancata dichiarazione in tempo utile è di diritto considerata come implicito consenso alla partecipazione al Consorzio per un altro anno.

Art. 11 (Recesso, decadenza, esclusione)

Il consorziato cessa di appartenere al Consorzio per:

recesso volontario;
decadenza;
esclusione. Richiamato quanto disposto in merito al recesso del consorziato all’articolo che precede. La decadenza può essere dovuta a cessazione, messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali, amministrazione controllata. L’esclusione è dovuta ad inadempienza degli obblighi sanciti nel presente statuto e dai regolamenti adottati, al mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle deliberazioni dell‘assemblea e del Comitato amministrativo ovvero a morosità nel versamento di quanto dovuto al Consorzio ovvero in seguito a azioni e/o comportamenti che in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente il Consorzio ovvero nel caso in cui il consorziato non sia più in grado di concorrere allo scopo ed oggetto consortile.

La decadenza e l’esclusione devono essere deliberate dall’Assemblea su proposta del Comitato amministrativo, verificati i presupporti di cui sopra.

Art. 12 (Obblighi e responsabilità dei consorziati)

I consorziati del Consorzio sono obbligati alla rigorosa osservanza del presente statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi del consorzio, nonché a favorire gli interessi del consorzio. In particolare i consorziati sono tenuti a corrispondere le quote di competenza, nonché a rimborsare le spese ordinarie di gestione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Art. 13 (Sanzioni per l’inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati) Per le infrazioni alle norme del presente statuto e del regolamento interno che non comportano esclusione, possono essere previste specifiche sanzioni.

Titolo 3 (Degli organi consortili)

Art. 14 (Organi del consorzio) Sono organi del Consorzio:
l’Assemblea Consorziale;
il Comitato Amministrativo;
il Presidente del Comitato Amministrativo;

il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato).

Quando il numero dei rappresentanti consorziati sia inferiore a 9, l’Assemblea può prevedere che le funzioni del Comitato amministrativo siano svolte da essa medesima.

Art. 15 (Assemblea Consorziale) Fanno parte dell’Assemblea consorziale, con elettorato attivo e passivo tutti i consorziati che abbiano regolarmente versato il contributo consortile.

Gli usi civici esprimono i propri rappresentanti, nominati dalle rispettive commissioni nelle seguenti quantità:
n. 3 (tre) per Asta;
n. 2 (due) per Cervarolo;
n. 4 (quattro) per Civago;
n. 2 (due) per Gazzano.

I privati (singoli o associati) insieme ad altri Enti e imprese designano, indicati da loro stessi, un rappresentante ogni 250 Ha. di superficie posta in consorzio o di sua frazione arrotondabile se superiore al 50% quando raggiunta.

I componenti della Assemblea consorziale sono eletti per cinque anni; essi decadono dalla loro funzione al termine del mandato oppure, anticipatamente, per morte, dimissioni o scioglimento dell’organo da cui erano stati espressi.

Art. 16 (Modalità di voto) Ogni componente l’Assemblea ha diritto ad un voto.

Le votazioni avverranno a voto palese. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza.

Il voto è personale e può essere esercitato anche per delega, conferita con atto scritto. Ciascun consorziato non può rappresentare più di due (2) consorziati.

Art. 17 (Norme di elezioni delle cariche sociali)

L’Assemblea provvede alla elezione del Comitato amministrativo.

Prima di procedere alla votazione, l’Assemblea determina il numero dei componenti il Comitato amministrativo, fermo restando il limite massimo di cui al successivo art. 21; Ad avvenuta votazione, sul modo di attuazione delle quali è competente a decidere l’Assemblea, risultano eletti i candidati alle singole cariche che hanno riportato il maggior numero dei voti. Nel caso di parità di voti, risulta eletto il candidato più anziano d’età.

Art. 18 (Funzioni dell’Assemblea consorziale)

Spetta all’Assemblea consorziale:
deliberare le proposte di modifica allo Statuto;

deliberare il regolamento interno del Consorzio e le sue eventuali modifiche;
approvare su proposta del Comitato amministrativo il bilancio preventivo entro l’anno precedente a quello a cui si riferisce ed il conto consuntivo entro 45 giorni dal termine dell’esercizio finanziario cui si riferisce (art 28);

d) eleggere il collegio dei revisori dei conti

approvare i piani di intervento proposti dal Comitato amministrativo;

stabilire gli indirizzi generali riguardanti l‘attività del Consorzio;

approvare i regolamenti interni in applicazione dello statuto del Consorzio, su proposta del Comitato amministrativo;

approvare, su proposta del Comitato amministrativo, la pianta organica del personale dipendente ;
adottare ogni altra deliberazione che le compete a norma delle leggi vigenti e del presente statuto.
esaminare, accogliere o respingere le domande di associazione.

Art. 19 (Modalità di funzionamento dell’Assemblea)

L’assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dalla persona eletta dall’Assemblea. La nomina del segretario sarà fatta dal Presidente dell’Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. Il segretario può essere non consorziato.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Art. 20 (Modalità di convocazione – Deliberazioni dell’Assemblea)

L’Assemblea Consorziale si riunisce, in sessione ordinaria, almeno due volte l‘anno per la approvazione rispettivamente del bilancio preventivo e del conto consuntivo. L‘Assemblea può essere riunita straordinariamente con deliberazione del Comitato amministrativo o a richiesta di almeno un terzo degli associati con l’indicazione degli oggetti da trattare. In questi casi l’Assemblea deve essere convocata non oltre trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera inviata a mezzo posta o trasmessa a strumento informatico almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l’assemblea. Nell’avviso suddetto potrà essere indicata la data dell’eventuale seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima. Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione qualora intervenga la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione con almeno un terzo dei rappresentanti degli associati. Le deliberazioni dell’assemblea consorziale sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei consorziati presenti o rappresentati. Unicamente quando si tratti di deliberare sullo scioglimento, sul cambiamento dell’oggetto nonché sulla modifica di uno qualsiasi degli articoli del presente statuto, in prima convocazione occorrerà il voto favorevole di almeno tre quinti (3/5) dei voti di tutti i consorziati; in seconda convocazione occorrerà il voto favorevole di almeno tre quinti (3/5) dei consorziati presenti e rappresentati; i consorziati dissenzienti hanno diritto di recedere dal Consorzio.

Art. 21 (Comitato amministrativo) Il Comitato amministrativo è composta da non meno di 4 (quattro) e non più di 9 (nove) membri. I membri del Comitato amministrativo sono nominati dai consorziati.

Ogni uso civico avrà comunque il diritto ad avere un rappresentante all’interno del Comitato amministrativo. In caso di cessazione dalla carica, il membro da sostituire verrà espresso dall’Uso Civico di appartenenza o dai privati a seconda del caso.

Il Comitato amministrativo dura in carica un quinquennio; i membri dello stesso sono immediatamente rieleggibili.

Art. 22 (Funzioni del Comitato amministrativo)

Il Comitato Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio. Esso può compiere, pertanto, tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che, per legge, sono di esclusiva competenza dell’Assemblea. In particolare, al Comitato amministrativo spetta:

eleggere nel proprio ambito il Presidente ed il Vice Presidente (o due Vice Presidenti) del Consorzio, nelle prime due votazioni con il voto favorevole di almeno 2/3 ed in quelle successive a maggioranza dei componenti il Comitato amministrativo;
proporre all’Assemblea consorziale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo entro i termini previsti dall’art. 18 lett. c) del presente statuto;

provvedere all’utilizzo del personale che l’Ente delegato, gli Enti consorziati od altri uffici pubblici, eventualmente metteranno a disposizione e disporre, ogni qualvolta sarà ritenuto necessario per il funzionamento del Consorzio, per l‘assunzione di personale e per il conferimento di incarichi professionali;
proporre all‘Assemblea i piani di intervento nell’unità territoriale consortile;
approvare la regolamentazione interna per la raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco;
deliberare l’affidamento del servizio di tesoreria;

deliberare la stipulazione di contratti per l’esecuzione di opere e la fornitura di servizi;
deliberare le convenzioni necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;
deliberare la proposta dei criteri di riparto e la misura delle ripartizioni delle entrate e delle spese;
deliberare l’applicazione delle penalità, stabilendone l’entità e le modalità;

determinare annualmente il contributo consortile al sensi dell’art. 11;

deliberare eventuali compensi o rimborsi spese o gettoni di presenza per gli amministratori in ragione dell’opera prestata;

Il Comitato amministrativo, potrà istituire presso la sede sociale o altrove, un ufficio destinato a svolgere attività con terzi, ai sensi dell’art. 2612 Codice Civile, e dotarsi di strutture e supporti operativi e adottare ogni altra delibera che non sia di competenza dell’assemblea e provvedere in genere a tutto ciò che riguarda la gestione amministrativa, tecnica, economico-finanziaria e legale del Consorzio.

Art. 23 (Modalità di funzionamento del Comitato Amministrativo)

Il Comitato Amministrativo si riunisce almeno 4 (quattro) volte all’anno e comunque può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta questo lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettere da spedirsi non meno di tre giorni prima dell’adunanza contenente l’ordine del giorno; nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica o in modo che i componenti ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione. E’ consentito fissare il giorno della seduta indicandone data e ora nel verbale della seduta precedente. Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, le votazioni sono palesi.

Art. 24 (Presidente del Consorzio) Il Presidente del Consorzio ha la legale rappresentanza del Consorzio anche in eventuali giudizi, dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea e del Comitato Amministrativo, di cui presiede le sedute.

Nel caso di sua assenza od impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente decadono contemporaneamente al Comitato Amministrativo e sono immediatamente rieleggibili.

Art. 25 (Controllo legale e revisione legale dei conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato perché richiesto dalla Legge, si compone di tre membri effettivi, e di due supplenti eletti dall’Assemblea su indicazione della Commissione. I revisori durano in carica tre esercizi finanziari e sono rieleggibili. Ad essi è corrisposta un’indennità ed il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro funzioni. Sin quando non nominato il Collegio Sindacale, il controllo finanziario e di gestione sarà svolto da un Revisore esterno iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e/o dei Revisori.

Ai Revisori dei Conti spetta il controllo, la verifica, la sorveglianza di tutti gli atti amministrativi e contabili del Consorzio Forestale.

Art. 26 (Criteri di ripartizione degli oneri)

Il contributo annuo per il funzionamento del Consorzio è determinato dall’Assemblea consorziale previa acquisizione del parere favorevole degli associati. Gli oneri relativi agli investimenti sono posti a carico dei singoli consorziati direttamente interessati sulla base delle previsioni contenute nei piani colturali, economici e gestionali al netto di eventuali contributi pubblici, previa acquisizione del loro parere favorevole sia all’intervento che alla copertura finanziaria.

Art. 27 (Capitale del Consorzio) Il capitale del Consorzio che costituisce il Fondo Consortile ai fini dell’art.2614 c.c. è costituito da:
contributi consortili versati dai soci;
eventuali somme aggiuntive richieste ai soci a titolo di versamento in c/capitale. Il capitale dovrà essere utilizzato esclusivamente per il normale svolgimento della attività consortile.

Art. 28 (Esercizio finanziario) L’esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consorzio adotta, per ogni esercizio finanziario, un bilancio di previsione.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato amministrativo provvede alla redazione del bilancio sociale redatto secondo le vigenti disposizioni di legge. Il bilancio consuntivo annuale, accompagnato da una relazione del Presidente amministrativo deve essere presentato all’Assemblea consortile per la relativa approvazione entro 45 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Gli eventuali utili di gestione saranno utilizzati per il raggiungimento degli scopi sociali. Costituisse un’obbligazione da essi medesimi assunta.

Art. 29 (Disposizioni non previste – Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative vigenti in materia.

* * *

*Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico del consorzio e dei suoi consorziati.

*Le parti dichiarano di avere avuto ampia spiegazione da me Notaio in ordine a tutti gli effetti del presente atto e di avermi richiesto la stipula dell’atto in data odierna alle esatte condizioni sopra indicate.

*Le parti, dichiarando di avere ricevuto l’informativa di legge, consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità e relativi effetti fiscali.

Io Notaio, richiesto, ho ricevuto il presente atto, in parte scritto con mezzi elettronici a norma di legge da persona di mia fiducia, ed in parte scritto di mia mano su otto fogli, per intere ventotto pagine e parte della presente ventinovesima, e l’ho letto, alla presenza dei testimoni, alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono unitamente ai testimoni e me Notaio alle ore 15,15.

F.to Montelli Valter

F.to Merciadri Roberto

F.to Gigli Francesco